Dopo una lunga gestazione, grazie al d.lgs. 199 dell‘8 novembre 2021, pubblicato nella G.U. del 30 novembre 2021, è stata finalmente recepita anche a livello nazionale la Direttiva europea 2018/2001 sulla “promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”.
Il decreto ha attuato la Direttiva con l’obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli impegni assunti a livello europeo in materia di decarbonizzazione al 2030 e di completa decarbonizzazione la 2050. Inoltre il provvedimento contiene anche disposizioni necessarie all’attuazione delle misure previste dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e dal PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l’Energia ed il Clima), sempre in materia di energia da fonti rinnovabili.
In sintesi il decreto definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi, il quadro istituzionale, finanziario e giuridico per raggiungere gli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili. Ora si resta in attesa dei decreti attuativi del Ministero della Transizione ecologica che dovranno definire molti aspetti tecnici ed operativi, oltre che determinare il valore delle forme di incentivazione previste.
L’art. 1 (Finalità), ribadisce la centralità del Regolamento EU n. 2021/1119 che fissa l’obiettivo vincolante per l’Unione europea di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030; all’art. 3 (Obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili) si prevede a livello nazionale un obiettivo minimo del 30% come quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo.
Nell’ambito di tale obiettivo è assunto un ulteriore obiettivo di incremento di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali per riscaldamento e raffrescamento pari a 1,3% come media annuale calcolata per i periodi 2021-2025 e 2026-2030.
Al Capo II sono definiti i principali meccanismi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; si segnala che le caratteristiche dei meccanismi di incentivazione saranno definiti in funzione della taglia degli impianti: impianti di piccola taglia (con potenza pari od inferiore a 1 MW) e grandi impianti (con potenza superiore a 1 MW), per i quali l’incentivo sarà attribuito con procedure competitive di aste al ribasso.
Sono previsti anche incentivi per l’energia termica da fonte rinnovabile, infatti il Capo III individua i regimi di sostegno anche per la produzione di energia termica da fonti rinnovabile, oltre che per il biometano e lo sviluppo tecnologico ed industriale.
Infine, una vera rivoluzione è quella apportata dal Capo IV “Autoconsumo, Comunità energetiche rinnovabili e sistemi di rete”. Vengono finalmente definite in maniera stabile, superando l’attuale normativa temporanea e provvisoria, le nuove forme giuridiche degli “Autoconsumatori di energia rinnovabile”, della “Comunità energetica rinnovabile” e le relative modalità di interazione del sistema energetico. In particolare si segnala che possono accedere alle forme di incentivazione tutti gli impianti da fonti rinnovabili che singolarmente hanno una potenza inferiore a 1 MW, inoltre gli impianti e le utenze di consumo dovranno essere connesse sotto la stessa cabina primaria.